STATUTO del CLUB CINOFILO SPORTIVO “IL CANE”

Associazione Sportiva Dilettantistica

aggiornamento del 06 febbraio 2010

Modifica allo Statuto con cambio di presidente e sede legale, come da verbale dell’assemblea dei soci.

Art. 1 – Denominazione e sede

E’costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata Club Cinofilo Sportivo “IL CANE” Associazione Sportiva Dilettantistica. L’Associazione ha la sede legale in Fiumicello (UD), via Nazionale n. 66.
L’Associazione potrà esercitare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.

Art. 2 – Oggetto e scopi

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi dalle Autorità competenti, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione d’attività sportive dilettantistiche cinofile, legate alla relazione tra uomo e animale e culturali e ludiche, atte a promuovere i rapporti interpersonali tra i soci. L’Associazione offre, ai propri associati, strutture adatte e personale qualificato ad istruirli nell’apprendimento delle tecniche d’addestramento, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della disciplina sopra indicata.
L’Associazione si propone, inoltre e comunque non in maniera esaustiva, i seguenti scopi:
– la promozione e la diffusione d’ogni attività, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero, tesa a favorire i contatti fra i soci e a perseguire lo scopo istituzionale, utilizzando tutti i mezzi, compresi quelli di informazione, disponibili;
– l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, culturali e ricreative presso strutture proprie o di altri Enti Pubblici e Privati in Italia come all’estero;
– l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della cinofilia.
Nella propria sede l’Associazione potrà, in ogni caso, svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’Associazione può esplicare la propria attività nell’intero territorio nazionale ed anche all’ estero.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è altresì caratterizzata dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, compresa l’elettività alle cariche della Associazione.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, che ne facciano richiesta, accettando di condividerne gli scopi sociali, senza alcuna limitazione di numero. Per i minori è necessario l’assenso di un genitore e/o un tutore. La qualifica di socio, con tutti i diritti e i doveri, è acquisita con delibera del Consiglio Direttivo, e, in ogni modo, con procedura di silenzio-assenso trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda.
Durante questo periodo si è lo stesso considerati soci a tutti gli effetti.
I soci si distinguono in:
– soci ordinari;
– soci atleti;
Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano al raggiungimento degli scopi sociali.
Sono soci atleti coloro che svolgono un’attività sportiva nell’ambito dell’Associazione.
Questi devono aver superato l’accertamento all’idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato o con procedura di silenzio-assenso trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda. La richiesta deve essere compilata su uno specifico modulo dell’Associazione. La qualità di socio si perde per espulsione, per recesso, o per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa. La posizione viene comunque immediatamente sanata con il pagamento della suddetta quota associativa. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione, senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, godono:
– del diritto di voto, se maggiorenni, per l’approvazione, le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
– dell’elettorato, se maggiorenni, attivo e passivo;
– del diritto di partecipare a tutte le attività sociali ed alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e d’accesso alla sede sociale, secondo i modi stabiliti nell’apposito regolamento.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa, o eventuali contributi, sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
Non sono previste iscrizioni di durata inferiore ad un anno.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7 – Recesso, espulsione

La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, espulsione o per causa di morte.
L’ espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione;
– che svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali e di immagine, all’Associazione.
L’espulsione è operante dalla comunicazione fatta, in qualunque modo dimostrabile, al socio espulso che può, in ogni caso, presentare ricorso contro la delibera alla prima Assemblea Generale.

Art. 8 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
– dalle quote associative e contributi versati annualmente dagli associati;
– dalle donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
– dai proventi d’iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
– da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con Privati, Enti pubblici o Privati.
– da attività di carattere commerciale e produttivo;
– da ogni altro tipo d’entrate consentite dalle vigenti leggi.
I versamenti, a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o espulsi non saranno rimborsati.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ composta di tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
– l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e del programma dell’ attività sociale;
– la nomina del Presidente e dei membri il Consiglio Direttivo
– l’approvazione dei regolamenti interni;
– la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Sono competenze dell’Assemblea Straordinaria:
– le modifiche dello Statuto dell’Associazione;
– lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno: entro il mese d’aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario dell’anno precedente, e per l’approvazione del bilancio preventivo, del programma d’attività sociale e degli eventuali Regolamenti Interni.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato nell’albo della sede dell’Associazione almeno venti giorni prima della data fissata.

Art. 11 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria è valida quando:
– in prima convocazione è presente la maggioranza dei Soci in regola con il tesseramento;
– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci, in regola con il tesseramento, presenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Ciascun Socio ne può rappresentare al massimo uno.
Lo stesso criterio di validità si applica all’Assemblea Straordinaria, tranne per quanto riguarda il voto di maggioranza, che deve essere dei 2/3 dei Soci personalmente presenti in Assemblea.

Art. 12 – Svolgimento dei lavori dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per iscrizione presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, uno più Scrutatori.
Il Presidente, accerta la regolarità della convocazione, della costituzione dell’Assemblea e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea è redatto un verbale nell’apposito Libro dei Verbali delle Assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri, tutti eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ed i Consiglieri devono essere scelti fra i soci che vantano una anzianità di almeno due anni. E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire la medesima carica in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della  medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso d’assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quanto altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quanto altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri riuniti in un apposito Comitato di Gestione.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per sette anni e sono rieleggibili.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno o in seguito alla richiesta motivata metà dei consiglieri.
La convocazione è fatta, in qualsiasi forma riscontrabile, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso d’urgenza la convocazione può essere effettua in qualsiasi momento.

Art. 15 – Attribuzione al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:
– gestire l’Associazione;
– reperire i fondi per il raggiungimento dei fini societari;
– deliberare sull’ammissione dei soci;
– convocare l’Assemblea;
– determinare il valore delle quote associative;
– predisporre il rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per sottoporli all’ approvazione all’Assemblea;
– nominare eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
– utilizzare istruttori, tecnici, personale comunque qualificato, anche a pagamento, da effettuarsi secondo le vigenti norme di legge, con lo scopo di perseguire le finalità Istituzionali;
– adottare i provvedimenti d’espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
– deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;

Art. 16 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo, cura le esecuzioni dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nel caso d’estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casa d’assenza o impedimento.

Art. 17 – Attività commerciali

L’Associazione sportiva non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e in ogni caso sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 18 – Esercizio sociale – rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d’ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
– il rendiconto economico finanziario e preventivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
Il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dl principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso a mezzo affissione all’albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

Art. 19 – Revisione dello statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica dello  Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, delibera l’Assemblea Straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci, validamente costituita con la presenza, in seconda convocazione di un qualunque numero d’associati aventi diritto al voto, con l’approvazione dei 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così come pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere sottoscritta da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Sezioni

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 21 – Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione e dell’Ente d’appartenenza hanno piena efficacia nei confronti di tutti i tesserati che, inoltre, per la risoluzione d’ogni controversia, di qualsiasi natura, connessa all’attività svolta nell’ambito dell’Associazione, s’impegnano a non adire Autorità esterne all’Associazione ed all’Ente d’appartenenza.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.
Papariano di Fiumicello (UD), 28 dicembre 2008